Pensioni in Irlanda

Le pensioni di vecchiaia, salvo eccezioni, riguardano i lavoratori subordinati e gli apprendisti coperti da assicurazione obbligatoria.

Pensioni in Irlanda

Le pensioni di vecchiaia in Irlanda, salvo alcune eccezioni, riguardano i lavoratori subordinati e gli apprendisti coperti da assicurazione obbligatoria, disposizioni simili si applicano anche ai lavoratori autonomi. Conosciute con il nome di State Pension Transition, le pensioni di vecchiaia in Irlanda spettano a coloro che hanno raggiunto l'età di 65 anni e agli assicurati che hanno abbandonato l'attività lavorativa a tempo pieno e sono in possesso dei necessari requisiti contributivi.

Per avere le pensioni di vecchiaia in Irlanda sono richiesti i seguenti requisiti contributivi PRSI:

  • aver iniziato a versare contributi previdenziali prima dei 55 anni
  • avere versato almeno 260 settimane di contributi effettivi, secondo l'aliquota appropriata
  • avere una media annuale di 24 settimane di contributi PRSI effettivi o figurativi a partire dal 1953, o dal momento in cui il lavoratore ha cominciato a svolgere un’attività assicurata.

Le Pensioni di vecchiaia contributiva

Tale pensione è erogata a partire dal raggiungimento dell’età pensionabile (66 anni), all’assicurato in possesso dei necessari requisiti di contribuzione PRSI. Può essere percepita anche se il beneficiario continua a lavorare, ma non è possibile cumularla con la pensione di vecchiaia (State Pension). La pensione contributiva di vecchiaia deve essere richiesta nei 3 mesi che precedono il raggiungimento dell’età pensionabile mediante l’apposito modulo disponibile presso l'ufficio di previdenza sociale o gli uffici postali.

Occorre avere i seguenti requisiti contributivi PRSI:

  • aver iniziato a versare contributi previdenziali prima dei 56 anni
  • avere versato almeno 260 settimane di contributi effettivi a tasso pieno, secondo l'aliquota appropriata
  • avere una media annuale di almeno 10 settimane di contributi effettivi o figurativi a partire dal 1953 (o dal momento in cui ha cominciato a svolgere un’attività assicurata), fino al termine dell’anno fiscale che precede l’anno del raggiungimento dei 66 anni.

Una media annuale di 10 settimane di contributi effettivi dà diritto alla pensione minima. Al raggiungimento dell’età pensionabile i titolari di una pensione di invalidità (Invalidity Pension) riceveranno questa prestazione nell'ambito del regime pensionistico contributivo [State Pension (Contributory)].

Gli assicurati che interrompono l’attività retribuita per assistere un figlio di età inferiore ai 12 anni o un disabile hanno diritto di avere fino all'equivalente di 20 anni di siffatti periodi esclusi dal calcolo della media di contributi PRSI versati.

Pensioni di vecchiaia non contributive

Le persone che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile (66 anni), e che non hanno maturato il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia, possono avere diritto alla pensione non contributiva di vecchiaia. Quest'ultima è soggetta ad accertamento del reddito e alla residenza abituale in Irlanda.

Rischi coperti

L'importo massimo delle pensioni di vecchiaia di base (di transizione) è di 230,30 EUR alla settimana. Tale importo si riduce qualora l'assicurato abbia maturato un numero medio di settimane contributive annue superiore a 24 ma inferiore a 48. Anche l'importo massimo della pensione contributiva di vecchiaia è di 230,30 EUR alla settimana. Tale importo si riduce qualora l'assicurato abbia maturato un numero medio di settimane contributive annue superiore a 10 ma inferiore a 48. Sono previste maggiorazioni per gli adulti a carico e per ciascun figlio a carico. Se il pensionato vive solo è previsto un assegno supplementare di 7,70 EUR a settimana.

Come beneficiare delle prestazioni di vecchiaia

Pensione di base (di transizione)
La pensione di vecchiaia (State Pension Transition) deve essere richiesta nei 3 mesi che precedono il raggiungimento dei 65 anni o entro 3 mesi dalla cessazione di un'attività assicurata, se ciò avviene dopo i 65 anni. Il modulo di domanda è disponibile presso qualsiasi ufficio di previdenza sociale e negli uffici postali.
L'erogazione, maggiorata degli assegni per adulti e figli a carico, viene pagata mediante bonifico bancario (electronic fund transfer – EFT) o mediante bonifico postale (electronic information transfer – EIT). Il pagamento con bonifico postale può essere eseguito presso un apposito ufficio postale utilizzando una carta magnetica.

Pensioni di vecchiaia contributiva

La pensione contributiva di vecchiaia deve essere richiesta nei 3 mesi che precedono il raggiungimento dell’età pensionabile mediante l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio di previdenza sociale o gli uffici postali. La pensione, maggiorata degli assegni per adulti e figli a carico, viene pagata mediante bonifico bancario o mediante bonifico postale (EIT). Il pagamento con bonifico postale può essere eseguito presso un apposito ufficio postale utilizzando una carta magnetica.

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia di coloro che si spostano all'interno dell'Europa. Le disposizioni dell'Unione europea in materia di pensioni di vecchiaia riguardano esclusivamente i regimi pensionistici pubblici e non quelli privati, professionali o aziendali.

Tali disposizioni garantiscono che:

  • La posizione previdenziale dell'assicurato venga tutelata fino all'età pensionabile in ciascun paese dell'Unione europea in cui egli abbia sottoscritto un'assicurazione.
  • Ciascun paese dell'Unione europea (oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) presso cui il soggetto è assicurato, s'impegni a corrispondere all'assicurato la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile; l'importo che l'assicurato percepirà da ciascuno Stato membro sarà calcolato in base alla durata della copertura assicurativa concessa in ogni Stato
  • La pensione sia corrisposta all'assicurato in qualsiasi paese dell'Unione europea (oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) in cui risiede.

L'assicurato deve presentare domanda di pensioni di vecchiaia in Irlanda presso l’ente previdenziale del paese dell'Unione europea (o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera) in cui vive, a meno che non vi abbia mai svolto alcuna attività lavorativa. In tal caso, l'assicurato deve presentare domanda nell'ultimo paese in cui ha lavorato.