Disoccupazione

Disoccupazione

Il tasso di disoccupazione in Irlanda si aggira al 6,5%, anche se le recenti crisi hanno fortemente influito sui dati. Pertanto il ricorso al sussidio di disoccupazione (Pandemic Unemployment Payment – PUP) è fonte di benessere per coloro che non lavorano, che sono in cerca, che sono stati licenziati o che si sono rivisti ridurre drasticamente l’orario di lavoro.


A chi spetta la disoccupazione

I lavoratori dipendenti quando sono assunti hanno una detrazione denominata PRSI, addebitata in busta paga, che viene trattenuta dal datore di lavoro. Una tassa utile quando ci si ritrova disoccupati. Esistono ben 11 diverse classi assicurative a supporto della disoccupazione, che in Irlanda è erogata settimanalmente. Per poter beneficiare di questa indennità (Jobseeker’s Benefit) gli assicurati devono essere in possesso dei seguenti requisisti:

  • avere i necessari requisiti contributivi PRSI
  • essere idonei al lavoro e disposti a svolgere un’attività lavorativa
  • essere alla ricerca attiva di un’occupazione
  • avere più di 16 e meno di 66 anni

I lavoratori autonomi, i funzionari e gli impiegati pubblici, assunti prima dell’aprile 1995, e le persone con un reddito inferiore a 38 euro a settimana, non maturano i contributi PRSI che danno diritto all’attribuzione della prestazione. I requisiti in base ai quali viene corrisposta l’indennità sono molto simili. Tuttavia, l’erogazione di questa prestazione è soggetta ad accertamento del reddito ed è legata alla residenza irlandese. In altre parole un lavoratore autonomo può ottenere un’indennità di disoccupazione se ha chiuso l’attività o se la quantità di lavoro si è ridotta notevolmente.

In certe circostanze una persona può perdere i requisiti di ammissibilità per determinati periodi, per esempio se è stato licenziato per propria colpa o se rifiuta un’offerta di occupazione confacente le sue caratteristiche. Sono previsti alcuni tassi di penalità relativi al pagamento per esortare i disoccupati a partecipare al piano di azione nazionale per l’occupazione (National Employment Action Plan – NEAP) e ad altre misure di reintegrazione.

Liquidazioni in caso di licenziamento

La maggior parte dei lavoratori assicurati beneficia del regime previsto nel caso di licenziamento per esubero (Redundancy Payments Scheme), che è gestito dal ministero della Previdenza sociale (Department of Social Protection). Un assicurato che perde il lavoro per licenziamento per esubero ha diritto, se possiede determinati requisiti, al pagamento di una somma forfetaria il cui importo dipende dalla sua anzianità di servizio presso il datore di lavoro che ha ridotto il personale, dalla sua età e dalla retribuzione al momento in cui è stato licenziato.

Si parla di licenziamento per esubero quando il licenziamento è dovuto alla totale o parziale cessazione dell’attività dell’azienda o a una riduzione dell’organico con le caratteristiche e qualifiche del lavoratore in questione.

Si osservi tuttavia che il diritto a beneficiare di queste prestazioni dipende dall’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro e non dai contributi versati. Le disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea sul cumulo dei periodi assicurativi non si applicano a questi casi.

Se una persona riceve una liquidazione per esubero superiore a 50 mila euro può perdere il diritto all’indennità di disoccupazione (Job-seeker’s Benefit) per un periodo massimo di 9 settimane, a meno che non abbia già compiuto i 55 anni.

Rischi coperti

In genere l’indennità e l’assegno di disoccupazione spettano a partire dal quarto giorno di disoccupazione. Tuttavia, se l’assicurato ha presentato richiesta di indennità di malattia o di disoccupazione nelle 13 settimane precedenti, il pagamento scatta a partire dal primo giorno di disoccupazione. Nel caso in cui l’indennità di disoccupazione sia percepita poco prima della richiesta dell’assegno di disoccupazione, non è previsto alcun periodo di attesa.

In genere l’indennità di disoccupazione viene versata per 312 giorni, tuttavia la corresponsione viene limitata a 234 giorni se l’assicurato ha versato meno di 260 settimane di contributi a partire dal momento della stipula dell’assicurazione. In ogni caso, tale prestazione può essere corrisposta fino al raggiungimento dell’età pensionabile, purché l’interessato continui a soddisfare i requisiti necessari per beneficiare dell’indennità. L’assegno di disoccupazione viene versato per un periodo di tempo illimitato fino ai 66 anni di età.

L’indennità di disoccupazione e l’assegno di disoccupazione sono prestazioni forfetarie di importo pari a 196 euro a settimana. I beneficiari di età inferiore ai 24 anni ricevono un assegno di disoccupazione ad aliquota ridotta.

In caso di adulti e figli a carico sono previste alcune integrazioni. I beneficiari possono avere diritto a ulteriori integrazioni, quali: indennità per combustibile senza fumo; supplementi nel quadro del regime delle indennità integrative (ossia integrazioni sugli interessi di mutuo e affitto; pagamenti per necessità urgenti ed eccezionali); indennità per il carburante a favore di coloro che percepiscono l’assegno di disoccupazione.

Come beneficiare della disoccupazione

L’indennità deve essere richiesta il primo giorno di disoccupazione, presentando la domanda all’ufficio locale di previdenza sociale. La richiesta può essere inoltrata a mezzo posta se il richiedente vive a più di 10 chilometri oppure online. I modelli di dichiarazione dell’imposta sul reddito, come l’ex modello P60 riguardante la dichiarazione annuale, possono essere richiesti all’assicurato per determinarne l’ammissibilità alle prestazioni. L’indennità di disoccupazione è corrisposta al termine di ogni settimana tramite assegno o vaglia postale riscuotibile presso qualsiasi ufficio postale irlandese.