Doppie imposizioni

Al fine di eliminare il duplice assoggettamento a tassazione sui redditi e/o sul patrimonio sono state stipulate delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali. Tra l’Italia e l’Irlanda l’accordo fu sottoscritto a Dublino l’11 giugno 1971, ratificato successivamente con una legge nazionale nel 1975.

Cosa sono le doppie imposizioni fiscali?

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, è interessato all’applicazione delle norme internazionali riguardanti la tassazione nel rispetto delle convezioni siglate con gli altri Paesi. Tali trattati hanno lo scopo (anche) di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, pertanto acquisiscono un’importanza strategica da un punto di vista di gestione dei flussi reddituali. Tali Accordi possono prevedere diverse possibilità di imposizione:

  • tassazione esclusiva da parte di uno Stato (es. nel Paese di residenza);
  • imposizione esclusiva da parte di uno Stato, superate specifiche soglie di esenzione e/o applicazione di predeterminate aliquote (differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale nazionale vigente);
  • tassazione concorrente (cioè entrambi gli Stati prelevano un’imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d’imposta nel Paese di residenza.

In alcuni casi anche la cittadinanza costituisce un elemento rilevante per la definizione dell’ambito di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.

Evitare la doppia imposizione

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico all’esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato. La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per evitare la doppia imposizione fiscale, ad esempio il pensionato, che risiede in uno dei paesi con cui l’Italia ha stipulato una specifica Convezione, nei casi espressamente previsti, può chiedere all’Inps la detassazione della pensione italiana (in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza) oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione ed applicazione di aliquote differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale italiana vigente).