Ecco quali tasse pagano i residenti in Italia, o possiedono beni nella Penisola, che stanno producendo reddito in Irlanda o all’estero.
Ci sono italiani in Irlanda che non sono residenti, pertanto pur producendo un reddito sull’Isola sono vincolati al pagamento di tasse in Italia. La tassazione dello Stato italiano prevede imposte a coloro che possiedono beni in Italia e che stanno producendo reddito all’estero mantenendo la residenza nella Penisola. Spesso questa doppia presenza in due Stati si traduceva in doppie imposizioni, ora regolate dalla convenzione tra Italia e Irlanda, proprio per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, nell'accordo di Dublino dell’11 giugno 1971, ratificato in Italia con la legge 583 del 9 ottobre 1974, in vigore dal 14 febbraio 1975.
Cosa vuol dire non essere residenti in Italia
Tutti i cittadini italiani, ovunque siano nati, che risiedono fuori dall’Italia per più di un anno, devono richiedere al proprio Comune la cancellazione dall’Anagrafe e conseguentemente iscriversi all’Anagrafe dei residenti all'estero (Aire) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio (Legge n. 470/88). Sono esenti coloro che sono all’estero per un trasferimento temporaneo, di durata non superiore all'anno, e i dipendenti statali in missione per motivi di servizio.
I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in Irlanda o all’estero sono tenuti a dimostrare che in Italia non hanno né la dimora abituale né rapporti di affari. Servirà una prova documentale o dimostrativa della sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale sia dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione e lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo (stabile).
In altre parole per non essere considerati residenti in Italia bisogna:
- non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni, 184 negli anni bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti”.
La tassazione per lo Stato Italiano
La tassazione per i non residenti in Irlanda che comunque stanno producendo un reddito sull’Isola riguardano specifiche tasse dovute sui redditi prodotti nello Stato Italiano o sui beni ivi collocati. Tra le imposte ci sono:
- l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
- l’addizionale regionale all'Irpef;
- l’addizionale comunale all'Irpef;
- le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili;
- l’imposta regionale sugli immobili (IMU, TASI, TARI)
I redditi tassabili
Ai fini dell’applicazione dell’Irpef si considerano prodotti in Italia e quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:
- attività di lavoro dipendente;
- attività di lavoro autonomo, d’impresa, eccetera;
- pensioni e assegni assimilati;
- fabbricati e terreni ubicati in Italia;
- redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).
I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
- redditi fondiari
- redditi di capitale
- reddito di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- reddito d’impresa
- redditi diversi
Addizionali regionali e comunali
Le persone che risultano residenti in Italia sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo. Per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell’addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.
Pensioni
Sono imponibili in Italia le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano, da una sua articolazione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio l’Inps). In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.
Borse di studio
In materia di borse di studio le somme percepite dagli studenti o apprendisti, utili al mantenimento e alla loro istruzione e/o formazione, non siano imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
- provengano da fonti estere.
Collaborazioni a progetto
Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni a progetto, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d’imposta italiano può applicare direttamente l’esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali. Qualora invece il reddito risulti imponibile in Italia, l’imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.